La riconciliazione tra coniugi comporta l’automatico ripristino del regime patrimoniale precedentemente in essere tra le parti

La riconciliazione tra coniugi comporta l’automatico ripristino del regime patrimoniale precedentemente in essere tra le parti
19 Aprile 2021: La riconciliazione tra coniugi comporta l’automatico ripristino del regime patrimoniale precedentemente in essere tra le parti 19 Aprile 2021

È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6820 dell’11 marzo 2021.

La Suprema Corte è, infatti, tornata a pronunciarsi in materia di effetti della riconciliazione tra i coniugi sul regime patrimoniale a cui devono assoggettarsi i beni successivamente acquistati.

Nel caso in questione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato la separazione legale tra Tizio e Caia, il primo conveniva in giudizio la seconda, chiedendo lo scioglimento della comunione sorta su di un bene acquistato durante il matrimonio e in regime di comunione legale.

Nel costituirsi in giudizio, Caia deduceva che il bene fosse stato acquistato quando era già stata pronunciata una prima sentenza di separazione legale e che, pertanto, esso fosse caduto in comunione ordinaria (e non legale).

Il Tribunale di Bologna, però, riteneva che nel corso del giudizio fosse stata data la prova dell’avvenuta riconciliazione tra coniugi e che, quindi, anche il bene in questione fosse stato acquistato in regime di comunione legale.

Pertanto, pronunciava sentenza di scioglimento della comunione sul bene, attribuiva la piena proprietà del bene a Caia, condannandola, però, al pagamento dell’eccedenza del valore e dell’equivalente monetario dei frutti derivanti dal godimento del bene in favore Tizio.

La Corte d’appello di Bologna, avanti la quale aveva proposto gravame la moglie Caia, confermava che il bene era stato acquistato dopo l’avvenuta riconciliazione tra i coniugi, sulla base di numerosi indici dedotti dalle parti.

Ad esempio, venivano ritenute rilevanti, oltre alla coabitazione, le dichiarazioni rese dalle parti al momento del rogito: Tizio e Caia avevano, infatti, dichiarato l’esistenza del regime di comunione legale.

Avverso tale decisione, Caia aveva proposto ricorso per cassazione per quattro motivi.

In particolare, con il secondo motivo aveva lamentato che l’affermazione dei giudici d’appello, secondo cui la riconciliazione tra i coniugi comporta l’automatico ripristino del regime patrimoniale in essere tra le parti in epoca anteriore alla separazione, non fosse corretta per violazione di numerose norme (tra le quali quelle in materia di separazione, di regime patrimoniale tra coniugi e di procedimento di separazione).

Riteneva, altresì, che fosse necessaria un’apposita convenzione matrimoniale per ripristinare il regime di comunione legale, venuto meno per effetto della separazione personale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo motivo di ricorso, richiamando svariati precedenti in materia.

Ha, infatti, avallato il ragionamento seguito sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, affermando che “una volta rimossa la separazione con la riconciliazione, si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo della separazione”. 

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